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Semaforo verde per i farmer market italiani

10 March 2010
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L’1 marzo il Consiglio dei Ministri ha presentato il Disegno di Legge “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità” che sostanzialmente riconosce e sostiene il ruolo dei farmer market in Italia.
'Un passo importante per l'agricoltura, i contadini e i produttori - ha commentato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia dopo l'approvazione del ddl -. Si tratta di una grande modernizzazione per tutto il settore primario e ha anche l'effetto di accorciare notevolmente le distanze tra i produttori e i consumatori. Accorciare la filiera è indispensabile sia per la diminuzione dell'inquinamento (anche questo è il chilometro zero), che per abbassare i costi per i consumatori'.
Ora il Ddl verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata, ma è evidente l’intenzione del Consiglio dei Ministri di promuovere lo sviluppo della filiera corta e del km O nell’agroalimentare.

CHI SONO I FARMER MARKET ITALIANI


Poter acquistare frutta e ortaggi di qualità direttamente dal produttore, ridurre il trasporto delle merci e quindi del traffico e dell’inquinamento, abbattere i costi della filiera con vantaggi economici per gli imprenditori agricoli e per i consumatori: sono queste le linee guida della filiera corta e del km O, che trova la sua espressione nei farmer market.
Il Disegno di legge si aggiunge alle norme in materia di sicurezza alimentare, definendo principi importanti in materia di mercati agricoli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli: non solo la modalità di vendita e la trasparenza dei prezzi, ma anche una maggiore verificabilità della qualità dei prodotti: dalla semina, produzione e lavorazione alla vendita.
Il comunicato stampa del Ministero usa toni perentori: “Filiera corta, sostanzialmente significa il minor numero possibile di passaggi da chi produce a chi vende i prodotti. Vale a dire uno degli aspetti su cui usualmente il mercato specula di più, con i lavoratori della terra che riescono con difficoltà a far pareggiare i conti tra una buona produzione e il giusto guadagno, a fronte di un prezzo sui banconi di negozi e supermercati che paga il pedaggio di trasporti e numerosi altri passaggi. Ciò riduce il numero degli intermediari commerciali, dovrebbe dunque consentire, col superamento dei costi della distribuzione, un prezzo finale più basso. L'acquirente può accedervi tramite vendita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo o commercio elettronico”.
Le Pubbliche Amministrazioni locali competenti saranno così da oggi impegnate nel processo di diffusione capillare di questi mercati agricoli di vendita diretta.

LE LINEE GUIDA DEL DDL


L'articolo 2 specifica alcune definizioni:
  • Imprenditore agricolo: gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese;

  • Mercato agricolo di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli;

  • Disciplinare di mercato: il documento che regola le modalità di vendita del mercato agricolo di vendita diretta;

  • Prodotti agricoli a chilometro zero: i prodotti agricoli provenienti da areali di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta situati ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è effettuata la vendita ovvero ove è ubicato il mercato;

  • Prodotti di qualità: i prodotti agricoli di cui sia dichiarata la qualità ai sensi della normativa comunitaria.

L'articolo 3 riserva degli spazi - sia nelle aree comunali che all'interno di strutture commerciali - per la vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità.
L'articolo 4 prevede agevolazioni edilizie, come ad esempio la riduzione del 50% del contributo per il rilascio del permesso di costruire strutture che prevedano la vendita di questi prodotti agricoli.