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Garden center: quale spazzatura?
Sono giunte in redazione molte segnalazioni da parte di aziende florovivaistiche agricole che gestiscono garden center, in merito a controlli da parte delle amministrazioni locali e richieste a dir poco esose per la tassa sui rifiuti solidi urbani.
In taluni casi le aziende agricole florovivaistiche sono state equiparate alle pizzerie (!), in altri le richieste di tassazione raggiungono i 18 euro al mq e nella generalità dei casi non vengono riconosciute come terreno agricolo le aree “calpestabili” (cioè dotate di pavimentazione). Ci sono addirittura casi in cui gli addetti al controllo pretendono che la coltivazione avvenga sulla “nuda terra” e non su bancali.
Va ricordato a questo proposito che il settore florovivaistico è a tutti gli effetti un comparto del mondo agricolo, come è stato confermato ulteriormente dalla modifica dell’articolo 2135 del Codice Civile contenuta nel Decreto Legislativo 228 del 18/5/2001 (più noto come “legge di orientamento”), e che la produzione di piante in vaso non può essere svolta nella “nuda terra”. Anche l’attività di alienazione al pubblico delle piante e dei prodotti complementari rientra fra le attività tipicamente agricole, come indicato nello stesso articolo 2135 e come è stato confermato dalle leggi regionali del Veneto e dell’Emilia Romagna e dal Comunicato Regionale della Regione Lombardia nr 16 del 2 febbraio 1999.
E’ quindi lecito aspettarsi nei prossimi mesi una “valanga” di ricorsi al Tar per fronteggiare questo atteggiamento vessatorio da parte di molte amministrazioni locali.
Seguiremo l’evoluzione di questa vicenda e invitiamo i lettori coinvolti a inviare in redazione delle memorie, al fine di costituire una “banca dati” che ci permetterà di aiutarvi a fronteggiare questa offensiva.
In taluni casi le aziende agricole florovivaistiche sono state equiparate alle pizzerie (!), in altri le richieste di tassazione raggiungono i 18 euro al mq e nella generalità dei casi non vengono riconosciute come terreno agricolo le aree “calpestabili” (cioè dotate di pavimentazione). Ci sono addirittura casi in cui gli addetti al controllo pretendono che la coltivazione avvenga sulla “nuda terra” e non su bancali.
Va ricordato a questo proposito che il settore florovivaistico è a tutti gli effetti un comparto del mondo agricolo, come è stato confermato ulteriormente dalla modifica dell’articolo 2135 del Codice Civile contenuta nel Decreto Legislativo 228 del 18/5/2001 (più noto come “legge di orientamento”), e che la produzione di piante in vaso non può essere svolta nella “nuda terra”. Anche l’attività di alienazione al pubblico delle piante e dei prodotti complementari rientra fra le attività tipicamente agricole, come indicato nello stesso articolo 2135 e come è stato confermato dalle leggi regionali del Veneto e dell’Emilia Romagna e dal Comunicato Regionale della Regione Lombardia nr 16 del 2 febbraio 1999.
E’ quindi lecito aspettarsi nei prossimi mesi una “valanga” di ricorsi al Tar per fronteggiare questo atteggiamento vessatorio da parte di molte amministrazioni locali.
Seguiremo l’evoluzione di questa vicenda e invitiamo i lettori coinvolti a inviare in redazione delle memorie, al fine di costituire una “banca dati” che ci permetterà di aiutarvi a fronteggiare questa offensiva.
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