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Rivoluzione CBAM: la guida per le aziende importatrici
Il 17 marzo scorso gli esperti di Ollum (TÜV AUSTRIA Group) hanno organizzato un interessante webinar incentrato sul CBAM, il regolamento europeo che, in un clima di incertezza, sta dando non poche preoccupazioni alle aziende italiane che importano da Paesi extra-UE.
Per chi importa merci da paesi extra-UE, c’è una sigla con cui bisogna iniziare a fare i conti molto seriamente: CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).
Ne abbiamo già parlato in un’intervista con Corrado Savio, consulente del grossista piemontese Machieraldo del Comitato Tecnico di Assofermet, da cui è emersa la grande incertezza che accompagna questo regolamento europeo, che rischia di abbattersi come un temporale sulla filiera della ferramenta.
Molti operatori del nostro settore credono ancora erroneamente che il “Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere” dell’Unione Europea riguardi solo le grandi acciaierie. Non è così. I dazi legati alle emissioni di CO2 stanno per entrare nella loro fase più calda e impatteranno direttamente i listini e le procedure d’acquisto di tantissimi prodotti.
In questo articolo facciamo il punto della situazione basandoci sulle ultime novità normative affrontate dagli esperti di Ollum (TÜV AUSTRIA Group), che hanno organizzato un interessante webinar per fare luce sulla situazione. “Il CBAM segna un cambio di paradigma: il prezzo di acquisto non sarà più l’unico driver, ma dovrà essere affiancato dalla qualità dei dati emissivi” dichiara Davide Treghini, Co-founder di Ollum. “Le aziende che inizieranno oggi a strutturare queste informazioni non solo eviteranno costi inattesi, ma potranno trasformare un obbligo normativo in un vero vantaggio competitivo”.
Tra i più colpiti ci sono il ferro e l’acciaio (insieme all’alluminio). Scorrendo i codici doganali (Nomenclatura Combinata) soggetti a CBAM, troviamo ad esempio:
• il codice 72 (Ferro e acciaio)
• il codice 7318 (Viti, bulloni, dadi, tirafondi, rivetti e articoli simili in ferro o acciaio)
• moltissimi altri prodotti finiti e semilavorati in metallo di uso quotidiano nei nostri magazzini.
Ecco le scadenze tassative che bisogna segnare in rosso se si supera la soglia minima di esenzione “de minimis” di 50 tonnellate unitarie di merci CBAM:
• 31 marzo 2026: è stato il termine ultimo per presentare la richiesta e accreditarsi come “Dichiarante Autorizzato”. Senza questo status, non si può più importare legalmente queste merci in UE.
• Nel corso del 2026 e 2027: scatterà l’obbligo di acquistare trimestralmente i certificati CBAM. Questi titoli serviranno a coprire le emissioni generate per produrre gli articoli importati.
• Entro il 30 settembre 2027: si dovranno “restituire” i certificati a copertura delle emissioni dell’anno precedente, allegando la dichiarazione annuale.
Il prezzo dei certificati CBAM rifletterà l’andamento delle quote d’asta del sistema ETS europeo (nel 2025 viaggiavano intorno ai 73 € per tonnellata di CO2).
Facciamo un esempio pratico mostrato dai tecnici di Ollum per capire l’impatto: immaginiamo di dover importare 100 tonnellate di viti/bulloni (codice NC 7318).
• Se si riesce a ottenere dal proprio fornitore extra-UE dati reali e precisi sulle sue emissioni e queste sono virtuose (es. allineate al benchmark di circa 1,36 tCO2/t), l’aggravio economico sarà minimo o nullo.
• Il vero pericolo si chiama “Valore di Default”. Se il fornitore non fornisce dati reali e verificati, la Commissione Europea applicherà d’ufficio dei valori standard molto penalizzanti (per le viti si arriva a un valore predefinito di ben 4,358 tonnellate di CO2 per tonnellata di prodotto). In questo scenario, le 100 tonnellate di merce genereranno un surplus virtuale di oltre 300 tonnellate di emissioni da dover pagare all’UE tramite i certificati! Appare evidente come disporre di dati precisi sia infinitamente più vantaggioso rispetto all’utilizzo dei valori di default, per non far schizzare alle stelle i costi dei prodotti a scaffale.
1. Mappare i fornitori e pretendere i dati. Non basta più chiedere il prezzo più basso a container. Bisogna pretendere dai produttori extra-UE i dati sulle emissioni dirette (ed eventualmente indirette a seconda del materiale).
2. Simulare gli scenari economici. Prima di firmare contratti di fornitura a lungo termine, bisogna simulare l’impatto del CBAM sul costo del prodotto finito. Un fornitore apparentemente economico potrebbe rivelarsi estremamente caro una volta sommati i costi dei certificati CO2.
Il CBAM non è una tassa passeggera, ma un pilastro della nuova economia europea: chi saprà governare questi dati oggi, si assicurerà un vantaggio competitivo enorme sui concorrenti domani.
Per chi importa merci da paesi extra-UE, c’è una sigla con cui bisogna iniziare a fare i conti molto seriamente: CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).
Ne abbiamo già parlato in un’intervista con Corrado Savio, consulente del grossista piemontese Machieraldo del Comitato Tecnico di Assofermet, da cui è emersa la grande incertezza che accompagna questo regolamento europeo, che rischia di abbattersi come un temporale sulla filiera della ferramenta.
Molti operatori del nostro settore credono ancora erroneamente che il “Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere” dell’Unione Europea riguardi solo le grandi acciaierie. Non è così. I dazi legati alle emissioni di CO2 stanno per entrare nella loro fase più calda e impatteranno direttamente i listini e le procedure d’acquisto di tantissimi prodotti.
In questo articolo facciamo il punto della situazione basandoci sulle ultime novità normative affrontate dagli esperti di Ollum (TÜV AUSTRIA Group), che hanno organizzato un interessante webinar per fare luce sulla situazione. “Il CBAM segna un cambio di paradigma: il prezzo di acquisto non sarà più l’unico driver, ma dovrà essere affiancato dalla qualità dei dati emissivi” dichiara Davide Treghini, Co-founder di Ollum. “Le aziende che inizieranno oggi a strutturare queste informazioni non solo eviteranno costi inattesi, ma potranno trasformare un obbligo normativo in un vero vantaggio competitivo”.
LA PREMESSA ALLA BASE DEL CBAM
Il CBAM nasce per evitare il cosiddetto carbon leakage, ovvero la concorrenza sleale di produttori extra-UE che immettono sul mercato europeo merci a basso costo perché non soggetti a stringenti regole ambientali. Per farlo, l’UE ha individuato dei macro-settori specifici.Tra i più colpiti ci sono il ferro e l’acciaio (insieme all’alluminio). Scorrendo i codici doganali (Nomenclatura Combinata) soggetti a CBAM, troviamo ad esempio:
• il codice 72 (Ferro e acciaio)
• il codice 7318 (Viti, bulloni, dadi, tirafondi, rivetti e articoli simili in ferro o acciaio)
• moltissimi altri prodotti finiti e semilavorati in metallo di uso quotidiano nei nostri magazzini.
COSA SUCCEDE QUEST’ANNO
La “fase di transizione” (iniziata a fine 2023) in cui gli importatori dovevano solo monitorare e inviare report trimestrali senza pagare nulla si sta esaurendo. Stiamo entrando a grandi passi nel Regime definitivo (dal 2026 in poi).Ecco le scadenze tassative che bisogna segnare in rosso se si supera la soglia minima di esenzione “de minimis” di 50 tonnellate unitarie di merci CBAM:
• 31 marzo 2026: è stato il termine ultimo per presentare la richiesta e accreditarsi come “Dichiarante Autorizzato”. Senza questo status, non si può più importare legalmente queste merci in UE.
• Nel corso del 2026 e 2027: scatterà l’obbligo di acquistare trimestralmente i certificati CBAM. Questi titoli serviranno a coprire le emissioni generate per produrre gli articoli importati.
• Entro il 30 settembre 2027: si dovranno “restituire” i certificati a copertura delle emissioni dell’anno precedente, allegando la dichiarazione annuale.
QUANTO COSTERANNO QUESTI CERTIFICATI?
Ma quanto costeranno questi certificati?Il prezzo dei certificati CBAM rifletterà l’andamento delle quote d’asta del sistema ETS europeo (nel 2025 viaggiavano intorno ai 73 € per tonnellata di CO2).
Facciamo un esempio pratico mostrato dai tecnici di Ollum per capire l’impatto: immaginiamo di dover importare 100 tonnellate di viti/bulloni (codice NC 7318).
• Se si riesce a ottenere dal proprio fornitore extra-UE dati reali e precisi sulle sue emissioni e queste sono virtuose (es. allineate al benchmark di circa 1,36 tCO2/t), l’aggravio economico sarà minimo o nullo.
• Il vero pericolo si chiama “Valore di Default”. Se il fornitore non fornisce dati reali e verificati, la Commissione Europea applicherà d’ufficio dei valori standard molto penalizzanti (per le viti si arriva a un valore predefinito di ben 4,358 tonnellate di CO2 per tonnellata di prodotto). In questo scenario, le 100 tonnellate di merce genereranno un surplus virtuale di oltre 300 tonnellate di emissioni da dover pagare all’UE tramite i certificati! Appare evidente come disporre di dati precisi sia infinitamente più vantaggioso rispetto all’utilizzo dei valori di default, per non far schizzare alle stelle i costi dei prodotti a scaffale.
I PROSSIMI PASSI
Per non farsi trovare impreparati e non perdere competitività sul mercato, le aziende del nostro settore devono muoversi su due direttrici.1. Mappare i fornitori e pretendere i dati. Non basta più chiedere il prezzo più basso a container. Bisogna pretendere dai produttori extra-UE i dati sulle emissioni dirette (ed eventualmente indirette a seconda del materiale).
2. Simulare gli scenari economici. Prima di firmare contratti di fornitura a lungo termine, bisogna simulare l’impatto del CBAM sul costo del prodotto finito. Un fornitore apparentemente economico potrebbe rivelarsi estremamente caro una volta sommati i costi dei certificati CO2.
Il CBAM non è una tassa passeggera, ma un pilastro della nuova economia europea: chi saprà governare questi dati oggi, si assicurerà un vantaggio competitivo enorme sui concorrenti domani.
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