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Grossisti e negozianti aperti o chiusi? Confcommercio risponde

26 March 2020
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Il Decreto governativo del 22 marzo ha creato, nel nostro settore e non solo, parecchi dubbi di interpretazione sulla possibilità di tenere aperti quegli esercizi commerciali che, nel nel Decreto precedente dell'11 marzo, erano stati definiti di "necessità".
Confcommercio prova a chiarire alcuni aspetti fondamentali per il lavoro di tanti operatori all'ingrosso e al dettaglio. 


Un'attività al DETTAGLIO, prima consentita nel Decreto dell'11 marzo e non più indicata nell'allegato 1 del Decreto del 22 marzo, deve essere sospesa?

No, tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 al DPCM dell’11 marzo possono continuare ad essere svolte.
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che "resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".
Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che l'art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto "si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, nonché a quelle dell'ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020."

Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono quindi continuare ad operare.

 

 
Un'attività all'INGROSSO non indicata nell'allegato 1 del Decreto del 22 marzo deve essere sospesa? Cosa fare con la merce in giacenza? E' consentita la vendita a distanza?

Ad eccezione di quelle specificate nel DPCM, le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso non indicate nell’allegato 1 devono essere sospese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico può, tuttavia, modificare l’elenco con proprio decreto (pertanto è ragionevole ritenere che le tipologie di attività ammesse saranno ampliate e per questo stiamo predisponendo a tal fine un elenco di attività da segnalare).
Il DPCM 22 marzo consente comunque la prosecuzione delle “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali” di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Si evidenzia che questa disposizione richiama esclusivamente l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo e non l’allegato 1 del precedente DPCM dell’11 marzo.
Tra le suddette attività si ritiene possano rientrare, ad esempio, le seguenti attività commerciali:
· 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;
· 46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria;
· 46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, che risulta funzionale all'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni consentita dal DPCM.
Lo stesso vale per alcune attività produttive, quali ad esempio:
· 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, necessaria per la produzione di tappi da impiegare nell’imbottigliamento del vino;
· 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo, volta ad assicurare la produzione di bottiglie.

Per poter proseguire l’attività funzionale ad altre filiere è necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui essa è ubicata, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite.
Una volta effettuata la comunicazione, l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti. Sarà eventualmente il Prefetto a disporne la sospensione con un successivo provvedimento.

Tutte le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, hanno comunque tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Infine, poiché il DPCM stabilisce che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile", in assenza di indicazioni ufficiali in senso contrario, riteniamo che le attività all'ingrosso che attualmente devono ritenersi sospese, possano comunque proseguire la propria attività ricorrendo alla vendita a distanza, con raccolta degli ordini sia telefonica che online, analogamente a quanto già previsto per le attività al dettaglio e fatte salve le eventuali restrizioni agli spostamenti (e quindi alle consegne) disposte a livello locale.